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D.Lvo 24/06/2003 n. 1823. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale. 4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. 5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario. Note all'art. 7: - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 è pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art. 79, così recita: «Art. 79. - L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonchè l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.». Art. 8. Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave 1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5. 2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in conformità alle disposizioni dell'Allegato IV. 3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonchè, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2. Art. 9. Esenzioni 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3. 1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78. 2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. 3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario. Nota all'art. 10: -Per il regolamento (CEE) n. 2913/92 vedi note all'art. 7. Art. 11. Ispezioni 1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso Decreto. 2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10. 3. L'Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinchè la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli. 4. L'Autorità marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13. 5. L'Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Nota all'art. 11: - Per il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse. Art. 12. Procedura di modifica degli allegati 1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV è modificato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria. Art. 13. Sanzioni 1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento. Note all'art. 13: - Per il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 52, commi 1 e 2, così recitano: 1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.» Art. 14. Informazione 1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi previsti dal presente Decreto. 2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, punita con la sanzione prevista all'articolo 13, comma 3, è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con cadenza annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma del presente Decreto. 4. Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente Decreto. Art. 15. Oneri finanziari 1. Le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente Decreto legislativo nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Art. 16. Norme transitorie e finali 1. L'articolo 19, comma 4-bis, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente Decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente Decreto. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Frattini, Ministro degli affari esteri Sirchia, Ministro della salute Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Marzano, Ministro delle attività produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli -Per il Decreto 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 19 (Competenze delle regioni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente Decreto a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 |
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